Menu principale:
ORGANIZZAZIONE
REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO
Indice:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni Insegnante -studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e razziale.
5. Si prevede che all'inizio di ogni anno scolastico, venga chiesto ai genitori di condividere un "patto sociale di corresponsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie. Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo. Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "diritti e doveri" dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli.
ART. 2 - Obiettivi del regolamento.
Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo i principi generali fissati dall'art.1 in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche (assemblea generale, assemblea di classe, comitato genitori) ed attuare una reale gestione unitaria.
ART: 3 - Formazione delle sezioni e delle classi. Liste di attesa nella scuola dell'infanzia.
Le sezioni di scuola dell'infanzia sono di natura omogenea.
Nel caso in cui il numero degli iscritti superi il numero dei posti disponibili , si redige una lista di attesa in base alle età dei bambini.
Nel caso di assenze che si prolunghino nel tempo , per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni, i genitori devono produrre una motivazione scritta. Le motivazioni addotte verranno valutate e, in caso di loro assenza o di loro inconsistenza, l'iscrizione del bambino viene considerata decaduta. Si procederà quindi allo scorrimento della lista di attesa corrispondente all'età dell'alunno da sostituire.
Per la formazione delle classi prime della scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado si procede in modo tale da mantenere un gruppetto classe proveniente dalla sezione o classe precedente per rispettare eventuali rapporti di amicizia preesistenti.
Gli alunni vengono distribuiti in modo equilibrato nelle varie classi a seconda del sesso e delle caratteristiche individuali. Queste ultime sono descritte dai docenti della scuola dell'infanzia e quelli della scuola primaria ai colleghi dell'ordine di scuola successivo.
ART. 4 - Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola. Vigilanza
Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la permanenza nella stessa e all'uscita
.Nei modi opportuni e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, esso è coadiuvato dal personale collaboratore scolastico.
E' vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana.
L'ingresso a scuola degli alunni e degli insegnanti avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza prima ed al Coordinatore di classe poi, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche
Agli alunni della scuola dell'infanzia è consentito l'ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.30.dopo tale orario saranno ammessi solo gli alunni diversamente abili e /o alunni in terapia riabilitativa.
Al mattino, per garantire l'igiene dei locali della scuola ,è vietato l'ingresso dei genitori; i bambini saranno quindi affidati ai collaboratori che li accompagneranno alle sezioni di appartenenza.
I genitori degli alunni che non vogliono usufruire della refezione scolastica dovranno esibire certificazione medica, a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta del solo turno antimeridiano al momento dell'iscrizione.
Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.
Gli alunni che si recano in palestra dovranno attendere il docente nell'aula , mentre gli alunni che provengono dalla palestra saranno accolti dai docenti dell'ora successiva in classe.
Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere accompagnati da un insegnante.
Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi. I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si pregano i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.
E' fatto divieto di uscire e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione, per casi urgenti è possibile chiedere il supporto del collaboratore per lo stretto tempo necessario.
Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire due alunni per volta; si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva all'intervallo.
Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario.
Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno, secondo le modalità concordate all'inizio dell'anno scolastico.
I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni in fila fino all'uscita principale della scuola ove il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.
I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.
I genitori degli alunni della scuola primaria che all'uscita dovranno recarsi da soli a casa dovranno farne specifica richiesta compilando l'apposito modulo allegato a questo regolamento.
I genitori sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.
E ' vietato l'uso dei cellulari in classe durante lo svolgimento delle lezioni.
Per gli alunni della scuola dell'infanzia che non usufruiscono della refezione scolastica l'orario di uscita è alle ore 12.30,
La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.
Per la vigilanza durante l'intervallo i docenti sono tenuti a rimanere nelle classi mentre il personale ausiliario stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.
.Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi,
La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente comunale o da chi svolge servizio civile (assegnato dal Comune) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
ART. 11 Tabella A - Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C.N.L. 2003/05) (Personale A.T.A.)
Area A - " ..... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico; ....." I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Sono tenuti a vigilare (in questi 10 minuti) gli alunni che ne abbiano fatta esplicita richiesta scritta al dirigente e a verificare se, in caso di brutto tempo, ci sono alunni soli davanti all'edificio scolastico. In questo caso avranno cura di far entrare tali alunni raccomandando il rispetto dell'orario scolastico per i giorni seguenti.
Gli alunni che arrivano col pulmino vanno vigilati dai collaboratori scolastici all'interno del tempo loro assegnato come obbligo di vigilanza (pertanto da 10' prima dell'inizio delle lezioni). Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all'edificio scolastico - entrata nell'edificio scolastico.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi collaboratori all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane ai cambi di turno dei professori nelle classi debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli all'ufficio di presidenza.
ART.5 Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi.
In caso di sciopero il D.S. ne dà avviso ai genitori tramite il diario personale degli alunni. Si seguirà la normativa da contratto.
In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di presenza all'interno dell'edificio di bombe, ecc.) il D.S. ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti.
In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.
ART. 7 - Visite di istruzione.
Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e sono quindi obbligatorie per gli alunni. Dette visite debbono rientrare in una programmazione educativa-didattica e verranno portate a conoscenza dei membri del Consiglio di classe per il dovuto assenso.
Di esse si dà comunicazione al D.S.
Gli alunni portatori di handicap dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno se non autonomi. In ogni caso rimangono valide le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla Legge.
ART.8- Somministrazione dei farmaci a scuola
Il personale della scuola non può somministrare farmaci agli alunni. Quando ciò sia necessario, il genitore dell'alunno può provvedervi personalmente presentandosi a scuola al momento della somministrazione.
Eventuali casi di particolare rilevanza saranno presi in considerazione se accompagnati da certificazione del medico curante comprovante la malattia e le modalità di somministrazione del farmaco prescritto, e da una autorizzazione scritta dei genitori rivolta alla scuola.
Il farmaco dovrà essere acquistato dai genitori e consegnato agli operatori scolastici che avranno cura di conservarlo in un ambiente idoneo.
In caso presenza di alunni con particolari patologie che necessitano di attenzioni procedurali quotidiane atte a salvaguardare la salute del minore:
- È obbligatorio, con il consenso della famiglia, salvaguardare all'interno del registro di classe il nominativo dell'alunno , la patologia e le indicazioni comportamentali secondo quanto comunicato dal medico curante e della famiglia;
- È obbligatorio, da parte degli operatori a conoscenza, segnalare la presenza di detti casi al personale che subentra nella classe.
ART.9 - Presenza di apparecchi sanitari, fasciature e ingessature
In tali casi i genitori devono produrre un certificato medico dove si attesti l 'assenza di controindicazioni rispetto alla frequenza scolastica per la salute e l'integrità fisica dell'alunno.
ART.10 - Procedura in caso di pediculosi
Il fatto che un alunno sia affetto da pediculosi non costituisce un ostacolo sufficiente per impedirne la frequenza scolastica. E' infatti sufficiente effettuare il trattamento e ripeterlo nei tempi previsti per poter frequentare regolarmente la scuola . Questa condizione deve essere dichiarata dai genitori con la presentazione di una autocertificazione.
La scuola si impegna a svolgere una attività di informazione presso i genitori in modo da favorire un approccio aperto al problema e la massima tempestività nel trattamento.
Tuttavia il diffondersi della pediculosi provoca effetti così fastidiosi ed insistenti nella comunità scolastica da richiedere interventi particolarmente incisivi di contenimento ogni volta che il fenomeno si manifesta :
- Prima comunicazione. Qualora gli insegnanti sospettino la presenza di pediculosi in un alunno dovranno avvertire tempestivamente i genitori ed invitarli ad allontanare il figlio dalla scuola fino a quando non sia stato effettuato il trattamento.
- Qualora il genitore non intenda effettuare il trattamento, né rilasciare la prevista autocertificazione, l'alunno non potrà frequentare la scuola. Sarà ammesso solo previa presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di pediculosi in atto.
- Ricadute . se gli insegnanti sospettano nuovamente la presenza di pediculosi in alunni per i quali sia già stata rilasciata l'autocertificazione di avvenuto trattamento, avvertiranno i genitori perché procedano nuovamente al trattamento. Questa volta la riammissione a scuola sarà possibile solo con presentazione di una certificazione medica.
- In caso di rifiuto o di contestazione da parte delle famiglie, il Dirigente scolastico chiederà l'intervento dell'autorità sanitaria per il controllo dei casi sospetti.
- Qualora le azioni indicate non si dimostrino in grado di arginare la diffusione della pediculosi e se ne accerti la presenza in molte classi con casi numerosi, si chiederà l'intervento dell'autorità sanitaria per uno screening generale sull'intera popolazione scolastica ed il successivo controllo periodico dei casi rilavati.
ART. 11 - Infortuni
Quando si verificano incidenti agli alunni, durante l'orario di funzionamento, occorre seguire la seguente procedura: l'insegnante presta le prime cure e si accerta dell'entità dei danni subiti dall'alunno. Se constata l'esigenza di cure o la presenza di ferite di un certo rilievo, chiede l'intervento di una ambulanza (possibilmente con medico a bordo) ed accompagna l'alunno al più vicino pronto soccorso,contemporaneamente si avvertirà la famiglia chiedendone l'intervento immediato.
ART. 12 - Tutela della privacy
Per il rispetto della privacy, stabilito dalla Legge n°675 del 31.12.1996 la scuola utilizza i dati del proprio archivio ( anagrafe alunni, fascicoli personali del personale in servizio) solo per usi interni alla pubblica amministrazione, ogni diversa utilizzazione viene effettuata solo con il consenso scritto degli interessati.
I responsabili per il trattamento dei dati sensibili sono :
- Assistente amministrativo, per i dati di alunni e genitori.
- DSGA, per i dati del personale dipendente.
Le immagini degli alunni e del personale potranno essere utilizzati per attività di documentazione interna dell'istituto (percorsi didattici e iniziative particolari ). La diffusione di tali immagini all'esterno della scuola o nel sito web potrà essere effettuata solo previa autorizzazione dei soggetti interessati, o dei genitori, nel caso degli alunni.
TITOLO II
COMPORTAMENTO ALUNNI:
Infrazioni - Uscite - Assenze - Ritardi - Giustificazioni.
ART. 13 - Alunni.
Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi.
ART. 14 - Autodisciplina come fondamento della vita della scuola.
La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e della ricerca per promuovere la formazione dell'alunno.
Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori) ad una autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.
Tutta l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che faccia dell'autodisciplina una conquista necessaria.
A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come pure l'essere forniti di tutto il materiale scolastico ed essere preparati in tutte le materie.
Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione dei figli (art.30 della Costituzione Italiana).
ART. 15 - Natura delle mancanze.
E' da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo Statuto:
1) frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio(a casa e a scuola senza turbare l'andamento delle lezioni ).
2) Comportamento rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni durante l 'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche compresi i viaggi e le visite d'istruzione.
3) Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici per non arrecar e danni al patrimonio della scuola.
4) Rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola.
Inoltre è proibito portare a scuola oggetti estranei all'insegnamento e pericolosi. Il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.
ART. 16 - Applicazione delle sanzioni.
Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni:
1. Ammonizione privata.
Essa può essere orale o scritta tramite annotazione sul registro e/o sul diario dell'interessato e può essere inflitta dall'insegnante e/o dal Preside per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni.
2. Censura formale.
Essa viene irrogata dal Consiglio di Classe e comunicata alla famiglia mediante lettera raccomandata, in caso di infrazioni di una certa gravità, reiterate e non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente, ovvero quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al punto 1.
3. In linea con il nuovo testo normativo tendente a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare rafforzando la possibilità di recupero dell'alunno attraverso le attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio di tutta la comunità scolastica, si adotteranno come sanzioni accessorie: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, produzioni di elaborati scritti o grafici che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su quanto accaduto.
4. Allontanamento dalla comunità scolastica.
Esso è disposto dal Consiglio di Classe ed è previsto:
· fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la famiglia.
· oltre i 5 giorni e fino a 15 per gravi offese alle persone, alla religione di qualunque confessione essa sia, alla morale.
Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili.
Se non è possibile accertare l'autore del danno la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede della comunità interessata, a seconda della tipologia del danno.
Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni normali con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate.
-Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi, sono sempre adottate dal consiglio di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione a un apposito organo di garanzia, interno alla scuola, costituito da due docenti, che si identificano nei docenti collaboratori del Preside, da due genitori, che si identificano nel Presidente e nel Vicepresidente del Consiglio d'Istituto e in un rappresentante del personale ATA che si identifica nel membro eletto in seno al Consiglio d'Istituto.
L'organo di garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
Il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica Periferica (Provveditore agli Studi) decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento
Questo regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento d'Istituto, è adottato o modificato sentito il parere del Consiglio d'Istituto.
ART. 17 - Ritardi - Permessi - Assenze - Giustificazioni.
I ritardi occasionali sono giustificati dal D.S. I ritardi continuativi dovranno essere giustificati per iscritto o personalmente dai genitori al Dirigente che ne dà comunicazione ai docenti.
Le richieste di uscita anticipata dovranno essere richieste al mattino e compilate, sui moduli predisposti, da parte del genitore o da chi è esercente la patria potestà.
Il genitore o l'esercente la patria potestà od un famigliare da essi delegato dovrà presentarsi a scuola per ricevere in consegna l'alunno autorizzato ad uscire anticipatamente.
Le assenze sono giustificate con apposita annotazione sul libretto delle assenze consegnato ad inizio di ogni anno scolastico dalla segreteria, previa firma del genitore o dall'esercente la patria potestà.
I periodi di assenza superiori a 5 giorni devono essere giustificati con certificato medico. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, i docenti dei Consigli di intersezione, interclasse o di classe dovranno comunicare alla commissione competente che ricercherà, con attenta analisi, la causa al fine di garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia.
ART. 18 - Viaggi di istruzione.
Per tale attività si intendono i viaggi di alunni e docenti di una o più classi che si protraggono oltre il normale orario scolastico.
I viaggi di istruzione devono essere sottoposti per il parere all'esame del Consiglio di Istituto. Ai viaggi di istruzione devono partecipare possibilmente tutti gli alunni della classe. Per i meno abbienti possono essere previsti contributi da parte della scuola o dei genitori. I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare una adeguata vigilanza sugli allievi. Il numero degli accompagnatori dipenderà perciò dal numero degli alunni, dal loro grado di autonomia e di autocontrollo, dall'età, dalle loro condizioni socioculturali, dalla destinazione.
Per le visite d'istruzione ed i viaggi si fa riferimento alla normativa dettagliata (Circ. n° 23 del 02.11.2000)
TITOLO III
USO DEGLI SPAZI - LABORATORI - PALESTRA
ART. 19 - Biblioteche e videoteca.
Nella scuola è istituita una biblioteca centrale.
Deve essere tenuto uno schedario aggiornato delle opere in dotazione. (l'utilizzo è previsto nell'ambito della mattinata).Per un efficace controllo del materiale sono previsti, a fine anno scolastico, inventari da parte di docenti responsabili. Le delibere sugli acquisti e sulle norme particolareggiate regolanti il funzionamento della biblioteca, competono in ogni caso al Consiglio di Istituto.
ART. 20 - Laboratori e altri spazi.
Per quanto riguarda l'uso e l'accesso ai laboratori e alle aule speciali vedi art.3.
Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della segreteria, solo per segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. E' quindi loro vietato telefonare per farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per casi di importante e urgente necessità.
La fotocopiatrice è intesa come attrezzatura d'ufficio e perciò utilizzata dal personale idoneo.
IV TITOLO
CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI
ART. 21 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni.
Ogni laboratorio ha un responsabile eletto dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo.
TITOLO V
MODALITA' Dl COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI
ART. 22- Uso del diario scolastico.
Si fissa il principio del Diario Scolastico personale come mezzo di comunicazione privilegiato tra Scuola e Famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto alla vita della scuola.
Il Diario scolastico deve essere visionato e firmato frequentemente ( anche quotidianamente ) dalle famiglie degli alunni. Deve inoltre essere tenuto in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.
ART. 23 - Rapporti con le famiglie.
I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi momenti:
a) nel consiglio di classe
b) nell'assemblea di classe
e) nell'assemblea generale dei genitori di tutta la scuola
d) nel comitato genitori della scuola
e) nel consiglio di Istituto in qualità di membri e come uditori
I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo costante del diario scolastico.
In ogni caso gli insegnanti e il preside auspicano di poter avere contatti personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento scorretto.
I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo:
· Incontri con le famiglie degli allievi frequentanti le classi V elementare nel mese di gennaio finalizzati alla conoscenza della Istituzione scolastica per permettere una consapevole scelta ed illustrare P.O.F. e Carta dei Servizi.
· Incontri nei Consigli delle classi prime per illustrare le schede di valutazione dell'alunno e per illustrare la programmazione didattica. Tali incontri si effettuano nel periodo iniziale della scuola
· Incontri dei Consigli di classe con i genitori per illustrare la programmazione educativa sia del I quadrimestre che del II quadrimestre, la situazione della classe, le problematiche educative degli adolescenti e tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
· Incontri individuali docenti-genitori sia nelle mattine secondo l'orario di ricevimento degli insegnanti
· Incontri per appuntamento nella mattinata concordati preventivamente
· Incontri per distribuzione schede di valutazione
· Incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti
· Incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla scelta della scuola secondaria di I grado ,per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, e quella della scuola secondaria di II grado per gli alunni delle classi terze della scuola media.
TITOLO VI
CONSIGLIO DI ISTITUTO.
ART. 24 - Consiglio di Istituto.
Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal D.L. 16/4/94 n.297. Per quanto riguarda le competenze si fa esplicito riferimento agli art.8-10.
ART. 25 - Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente.
Dopo aver esperito i tentativi dell'art.10 del DL 16/4/94-297 a parità di voti ottenuti nella terza votazione, sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista nelle elezioni del Consiglio abbia riportato più voti e che abbia ottenuto più preferenze nella medesima lista.
Il Consiglio elegge anche un Vice-Presidente fra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.
ART. 26 - Giunta esecutiva.
La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art.10 del DL 297 del 16/4/94.
Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Preside ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni prima della seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza.
Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per aggiornarsi sull'O.d.G.
ART. 27 - Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Presidenza della Giunta Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi nel periodo delle lezioni scolastiche, una volta prima dell'inizio e una volta a conclusione delle medesime, in seduta ordinaria (possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri).
Nel restante periodo dell'anno, la convocazione Ordinaria avviene solo su richiesta della maggioranza dei membri.
ART. 28 - Seduta straordinaria.
Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta:
1. da almeno 1/3 dei suoi membri
2. dalla Giunta Esecutiva
3. dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri effettivi
4. dall'assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in seno ai Consigli di classe
5. dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli organismi collegiali a durata annuale
La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'O.d.G.
E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione che comunque non può essere rinviata per più di 10gg. oltre il termine indicato nella richiesta.
ART. 29 - Avviso di convocazione del Consiglio.
L'avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta e deve essere diramato a cura degli uffici di segreteria ai membri almeno 5gg. prima della riunione; solo in caso d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni prima.
L'avviso comunicante la convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato per conoscenza a tutti i membri dei consigli di classe e affisso all'albo della scuola.
ART. 30 - Ordine del giorno.
L'O.d.G., formulato dal Presidente, d'intesa con la Giunta, deve sempre tenere conto di ciò che è emerso nel corso dell'ultimo Consiglio e delle istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai singoli Consiglieri, nonché degli argomenti proposti da tutti gli organi presenti nell'Istituto.
ART. 31 - Sedute del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede della scuola. L'ordine di discussione degli argomenti può essere variato dal Consiglio. Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il Consiglio può autoconvocarsi in seduta stante nel giorno e nell'ora concordati.
Di regola il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta, saranno gli stessi presenti a decidere a maggioranza il proseguimento della seduta o l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programmarsi.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi
(il voto "espresso" non tiene conto degli astenuti). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario dà lettura del verbale precedente, mettendolo poi in approvazione per la ratifica.
ART.32- Diritti e doveri dei membri del Consiglio.
I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e farsi copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio stesso dei mezzi in dotazione alla segreteria.
Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Preside informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate.
Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico su delibera del Consiglio, che provvede alla sua sostituzione, secondo le norme di Legge.
Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.
ART. 33 - Prerogative del Presidente.
Il presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, di usufruire dei servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.
ART. 34 - Pubblicità degli atti.
Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante affissione, in un apposito albo della scuola.
La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi, che rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10gg.
Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria delle scuola copia degli atti pubblicati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contrarie richieste dell'interessato.
ART. 35 - Commissioni di studio.
Il Consiglio di Istituto può nominare una commissione di studio o di indagine per la conoscenza di dati di fatto, di diritto, tecnici e regolamentari, utili alla determinazione di successive deliberazioni.
La Commissione è formata da tre o cinque membri scelti fra i componenti del Consiglio, uno dei quali assume la funzione di coordinatore.
La Commissione presenta la propria relazione alla Giunta esecutiva e/o al Consiglio, possibilmente entro il termine fissato, quindi cessa la sua attività.
ART. 36 - Mozioni e proposte conclusive.
Uno o più Consiglieri possono presentare mozioni, intese a stabilire criteri e modalità per la trattazione di un determinato argomento o proposte conclusive sull'argomento discusso che vanno redatte per iscritto, firmate e fatte pervenire al Presidente. Il Presidente incarica quindi il proponente o uno di essi a leggere e illustrare brevemente la mozione e le proposta conclusiva secondo l'ordine di presentazione e le allega al verbale.
Ciascuna mozione o proposta conclusiva viene infine posta in votazione con le modalità predette e secondo l'ordine di presentazione.
l risultato delle votazioni sulle mozioni va riportato nel verbale mentre il testo delle proposte conclusive va trascritto nelle delibere con l'esito dei voti conseguiti.
ART. 37 - Invito ad esperti esterni.
Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più esperti nella materia da trattare, sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di altro genere.
Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare:
a) a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico, psico-pedagogico, di orientamento (art.10 DL 297 del 16/4/94)
b) i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento amministrativo, i rappresentanti delle OO.sindacali.
Per quanto riguarda l'invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle singole classi, la competenza è dei rispettivi Consigli di Classe. Le richieste dei Consigli di classe vanno presentate al Preside. Il parere del Consiglio d'Istituto sarà vincolante solo nel caso che l'attività in programma comporti un onere finanziario per la scuola.
ART.38- Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.
Il Consiglio d'Istituto consente l'utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola anche al di fuori dell'orario scolastico normale secondo quanto disposto dall'art.13 della L. n.5 1/7/1977.
ART. 39 - Pubblicità delle sedute.
La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto prevista dagli art.2-3-4-5 della Legge n.748/1977, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:
alle sedute possono assistere:
a) gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso
b) b) i membri del Consiglio di Circoscrizione di cui all'art.3 della L.n.273/76
Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Le persone che assistono alle sedute come uditori devono prendere posto nello spazio ad esse riservato, senza ostacolare i lavori del Consiglio stesso.
ART. 40 - Decadenza per dimissioni o per sfiducia.
Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto decadono dall'incarico in seguito a dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio.
La "motivazione di sfiducia" può essere avanzato nei confronti dei membri, per iniziativa scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio medesimo.
La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della Presidenza del Consiglio d'Istituto e quest' ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione, sull'accoglimento o meno della mozione stessa che dovrà ottenere almeno la maggioranza assoluta degli eventi diritto al voto.
TITOLO VII
ALTRI ORGANI COLLEGIALI.
ART. 41 - Consigli di classe.
Il Consiglio di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Classe si riunisce, di regola, almeno ogni mese. Le attività del Consiglio di classe sono quelle previste dalla attuale normativa.
ART. 42 - Assemblea di classe.
All'inizio dell'anno scolastico, la prima convocazione dei genitori delle singole classi è disposta dal Preside. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai genitori eletti nei consigli di classe come previsto dall'art.437 del DPR 31/5/74 n.416.
ART. 43 - Comitato dei genitori.
Come previsto dall'art.15 del DL 297 del 16/4/94 i genitori designati a far parte dei consigli di intersezione,interclasse e classe possono riunirsi in un Comitato dei Genitori ed eleggere un proprio Presidente, il quale dura in carica per l'intero anno scolastico, salvo revoca, e convoca e presiede le sedute del comitato. Può essere designato anche un vice presidente. Per la funzionalità dei due organismi, C.d.I. e Comitato Genitori, si ritiene opportuno che la figura del presidente dei 2 organismi non coincida nella stessa persona.
Per l'elezione del Presidente e del vice presidente si osservano le stesse modalità stabilite per l'elezione del Presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto.
All'inizio dell'anno scolastico la prima convocazione di tutti i rappresentanti di classe, per la decisione di costituire o meno il Comitato dei Genitori è disposta dal Preside. Tale convocazione deve essere effettuata appena possibile successivamente alla elezione dei rappresentanti di classe
Le convocazioni successive del Comitato Genitori sono decise dal Presidente del comitato stesso o qualora sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Una volta costituito, il Comitato dei Genitori ha diritto di riunirsi nei locali della scuola previo accordo con il preside.
Qualora dalle riunioni del Comitato Genitori emerga una comunanza di istanza e di proposte da rappresentare con interventi unitari agli organi di governo della scuola rispettivamente nelle materie di carattere educativo-didattico, il Presidente del Comitato ha l'onere di farne esposizione scritta al Consiglio di Istituto o al Collegio dei Docenti a seconda delle distinte competenze, di tali organi
.Al sensi dell'art.15 del DL 297/94 il comitato dei genitori, a maggioranza, potrà convocare l'assemblea generale di tutti i genitori della scuola. Il Comitato dei Genitori scade comunque al termine di ogni anno scolastico.
ART. 44 - Assemblea generale dei genitori.
L'assemblea generale dei genitori, a termine dell'art.15 del DL 297/94 deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento dovrà essere inviato in visione al Consiglio di Istituto. Il Presidente e il vice presidente dell'assemblea, durano in carica limitatamente alla durata dell'anno scolastico. Compito del Presidente e del vice presidente dell'assemblea generale è di convocare l'assemblea dei genitori, di dirigere i lavori durante le assemblee, di presentare eventuali richieste decise dall'assemblea generale degli organi collegiali della scuola.
L'assemblea dei genitori può essere convocata anche a richiesta della maggioranza del comitato dei genitori, ove sia costituito, da1/3 dei genitori
.All'inizio dell'anno scolastico la prima riunione, da tenersi comunque entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, sarà convocata dal Consiglio di Istituto.
E' facoltà del Consiglio di Istituto di convocare eventuali altre riunioni dell'assemblea generale dei genitori.
ART. 45 - Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali.
Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola, con gli altri criteri operativi, ognuno degli organi collegiali, fatte salve le autonomie di competenza attribuitegli dalla legge, opererà con opportuno coordinamento della propria azione con quella degli altri organi. A tale riguardo si fissa il principio di un interscambio di informazioni sulle deliberazioni adottate e sugli indirizzi assunti e reciproca consultazione, con le modalità di volta in volta ritenute più idonee nel trattare le varie questioni prese in esame. Gli organi collegiali che più direttamente sono interessati alla formulazione di proposte relative all'attività didattica ed alla eventuale sperimentazione (consigli di classe e collegio docenti) do-vranno programmare, in relazione alle competenze loro attribuite dalla Legge, la loro attività nel tempo.
Il Consiglio d'Istituto indicherà i criteri di coordinamento della attività autonoma di tutti gli altri organi entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.
Entro lo stesso termine il Consiglio d'Istituto deciderà per l'eventuale adattamento del calendario scolastico.
Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su questioni di particolare importanza per la scuola può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali.